 |
| Inserire la frase o il termine da cercare. |
|
|
| |
| |
Home> Associazioni > Carta d'identità > Regolamento
|
REGOLAMENTO NAZIONALE ANSPI
Approvato dall'Assemblea Nazionale il 24/04/2004
Art. 1 - Sede e uffici periferici
Alla stregua dell' art. 2 dello Statuto:
1) Per sede in Brescia si intende la sede legale dell'Associazione;
2) Gli uffici periferici possono essere aperti con le seguenti norme:
essi dipenderanno direttamente dalla presidenza nazionale e sono funzionali all'attività della stessa; |
 |
l'apertura di un ufficio periferico deve essere preventivamente approvata dal consiglio nazionale che ne delibera l'impegno di spesa e autorizza ogni eventuale assunzione di personale.
Art. 2 - Dipendenze
Ai sensi dell' art. 3 ultimo comma dello Statuto nazionale, gli enti emanat
i direttamente dall'ANSPI sono:
EVAN per il volontariato, EAPA per la formazione professionale, ANSPI Sport per lo Sport, ETECA per il Turismo, CESTA per il teatro, CESMA per la Musica, CESCA per il Cinema.
Art. 3 - Rapporti con altri Enti
Nel promuovere associazioni o organizzazioni secondo l'ultimo comma dell'art. 3 dello statuto, il Consiglio Nazionale stabilirà forme di collaborazione e di comunicazione atte a garantire all'ANSPI il raggiungimento degli obiettivi propri. L'uso del logo ANSPI potrà essere concesso, stabilendone le condizioni di utilizzo e le cause di revoca
.I rapporti con dette entità, e nel caso di diverse intese e convenzioni, potranno essere sottoscritti e mantenuti tanto dal Consiglio nazionale, che con autorizzazione dello stesso dai Comitati regionali e zonali. L'adesione all'ANSPI comporta l'accettazione del patto associativo
Art. 4 - La struttura
In attuazione degli artt. 4 e 8 dello statuto l'ANSPI si struttura come segue:
a) Oratorio o Circolo
L'Oratorio o Circolo ha uno statuto autonomo che rispetta i principi fondamentali previsti dalla legge 383/00 e successive modifiche; ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini, degli scopi e dei principi dell'ANSPI. Si affilia all'ANSPI secondo quanto disposto dalle carte associative. L'ambito territoriale coincide, di norma, con quello della Parrocchia
L'assemblea dei tesserati di un circolo elegge il Consiglio che al suo interno elegge il Presidente che ne assume la rappresentanza legale.
b) Comitato zonale
Il Comitato zonale ha uno statuto autonomo che rispetta i principi fondamentali previsti dalla legge 383/00 e successive modifiche, ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini, degli scopi e dei principi dell'ANSPI. Si affilia all'ANSPI, secondo quanto disposto dalle carte associative, e si identifica territorialmente, di norma con la Diocesi di appartenenza.
L'assemblea zonale composta da tutti i Presidenti dei Circoli-Oratori e dagli eventuali rappresentanti proporzionali, elegge il Consiglio che al suo interno elegge il Presidente del Comitato Zonale che ne assume la rappresentanza legale.
c) Comitato regionale
Il Comitato regionale ha uno statuto autonomo che rispetta i principi fondamentali previsti dalla legge 383/00 e successive modifiche, ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini, degli scopi e dei principi dell'ANSPI. Si affilia all'ANSPI secondo quanto disposto dalle carte associative e si identifica territorialmente con la regione ecclesiastica.
Il Comitato regionale, composto dai Presidenti dei Comitati zonali e dagli eventuali rappresentanti proporzionali, elegge il Consiglio che al suo interno elegge il Presidente regionale, che ne assume la rappresentanza legale.
Art. 5 - I tesserati
Ai sensi degli artt. 4 e 8 dello Statuto possono aderire e tesserarsi all'ANSPI, tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità e i principi dell'associazione contenuti nello statuto, si riconoscono ed accettano le regole dello stesso.
I tesserati acquistano la qualifica di tesserato, che è personale e non trasmissibile, presentando domanda al competente organo di un Oratorio o Circolo affiliato all'ANSPI, che la può rifiutare solo in caso di gravi motivi, decisione contro cui il richiedente può ricorrere al competente organo.
I tesserati devono versare la quota di tesseramento, stabilita dall'organo competente, in caso di maggiore età approvano i bilanci preventivo e consuntivo ed eleggono gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo dell'Oratorio o Circolo.
I tesserati hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate a qualunque livello dall'ANSPI e di frequentare le sedi dell'ANSPI, secondo regolamenti d'uso interni vigenti.
I tesserati decadono dalla loro qualità, su delibera dell'organismo competente, in caso di:
1) dimissioni;
2) mancato versamento delle quote associative;
3) inattività associativa persistente per oltre due anni;
4) espulsione per gravi motivi;
A tutti i tesserati sono riconosciuti identici diritti ed obblighi.
Art. 6 - Rappresentanza
Al Comitato regionale viene riconosciuta la rappresentanza strutturale quando è costituito con Statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno tre Comitati zonali.
Al Comitato zonale viene riconosciuta la rappresentanza strutturale quando è costituito con Statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno tre Oratori o Circoli
.L'Oratorio o Circolo ottiene l'affiliazione quando è costituito con statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno 15 tesserati adulti.In mancanza delle suddette condizioni il Comitato regionale non avrà rappresentanza, e di conseguenza, i Comitati zonali presenti nella Regione faranno riferimento al Comitato regionale vicino, indicato dalla Presidenza nazionale.
Pertanto gli Oratori e Circoli, in caso di assenza nella propria Regione di Comitati Zonali, faranno riferimento al più vicino Comitato zonale di altra Regione indicato dalla Presidenza nazionale, altrimenti faranno riferimento tutti all'unico Comitato zonale esistente all'interno della propria Regione.
Art. 7 - Rappresentanza proporzionale
La rappresentanza proporzionale nell'Assemblea nazionale è assicurata da delegati eletti nelle assemblee zonali in ragione di 1 ogni 20 circoli.
La Presidenza nazionale, verificata la predetta condizione in capo ad un Comitato zonale, sulla base dell'affiliazione allo stesso degli Oratori-Circoli dell'anno precedente, inviterà detto Comitato ad eleggere i propri rappresentanti proporzionale ed a comunicarne il nominativo.
Art. 8 - Quote associative e contributi associativi
Ogni anno, il Consiglio nazionale stabilisce la quota associativa. Chi non provvede a versarla entro il 31 marzo perde la capacità attiva e passiva in assemblea e se non corrisponde entro il 30 giugno decade dalla qualifica di Socio dell'Associazione.
Ogni anno il Consiglio nazionale stabilisce il contributo relativo all'affiliazione e al tesseramento degli Oratori-Circoli e dei loro Soci. Il versamento di tale contributo già pervenuto ai comitati zonali e regionali, deve essere trasmesso all'ANSPI nazionale entro e non oltre il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno. Il mancato rispetto delle suddette modalità comporterà al socio la perdita della capacità di partecipazione attiva e passiva in Assemblea. La mancata regolarizzazione entro il 28 febbraio successivo comporterà la pronuncia della decadenza del socio.
La persistenza nell'uso del logo ANSPI successivamente alla pronuncia della decadenza ne comporterà la segnalazione alle autorità competenti. La copertura assicurativa è subordinata al versamento delle quote associative secondo i tempi e le modalità sopra specificate. In caso di pronuncia, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, della decadenza di un Socio, gli eventuali Comitati zonali ed Circoli, ad esso collegati funzionalmente, saranno considerati affiliati al socio secondo i criteri dell'art.6 del Regolamento.
Art. 9 - Recesso ed espulsione
I soci possono recedere in ogni tempo previa comunicazione scritta alla Presidenza nazionale che la trasmette al Consiglio nazionale per la ratifica o l'invito a non recedere.
Il Consiglio nazionale può espellere un socio per gravi motivi, quali l'indegnità manifesta, il rifiuto non occasionale e dannoso agli impegni statutari e programmati dall'Associazione, l'assenza prolungata dagli impegni sociali.
Contro l'espulsione è dato ricorso al collegio dei Probiviri.
Art. 10 - Verifica poteri
Per ogni Assemblea, la Presidenza nazionale nomina entro dieci giornidalla data di convocazione tre Soci che costituiscono la commissione verificapoteri. In caso di Assemblea elettiva detti Soci non devono esserecandidati.Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, con diritti attivi e passivitutti i Soci cosi' come stabiliti dall'art.4 dello Statuto. In caso di loroimpedimento il diritto di partecipare alle Assemblee sarà trasmesso mediantespecifica delega scritta ad altro Socio con diritto di partecipazione.Ogni Socio potrà ricevere una sola delega.Si precisa che in riferimentoalla rappresentanza proporzionale, in caso di mancata partecipazione delrappresentante eletto dall'assemblea zonale, quest'ultimo potrà delegare solo unaltro Socio, e non singoli iscritti al ComitatoZonale.Adogni buon conto relativamente alla rappresentanza strutturale, la stessa deveintendersi identificata nella persona del legale rappresentante (Presidentezonale e Presidente regionale).
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria viene effettuata a mezzo posta e stampa associativa ANSPI, entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio nazionale e viene svolta entro i successivi 60 giorni.
Art. 12 - Presidente e Segretario
Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dai partecipanti alla stessa, tra i candidati proposti dal Presidente nazionale o da almeno 15 soci presenti.
Il presidente eletto sceglierà il segretario di Assemblea per la verbalizzazione.
Art. 13 - Mozioni d'Assemblea
In attuazione dell'art. 11 dello Statuto i componenti dell'Assemblea possono sottoporre alla stessa mozioni inerenti esclusivamente l'ordine del giorno, sottoscritte da almeno 15 soci presenti.
Le mozioni vengono discusse e votate nel corso dell'assemblea, con effetto vincolante per la stessa, se assunte dalla maggioranza dei presenti. Tutte le altre sono trasmesse alla Presidenza nazionale, per essere inserite nell'ordine del giorno della successiva assemblea.
Sarà compito della presidenza dell'assemblea verificare la possibilità di accorpare più mozioni simili in un'unica mozione.
Art. 14 - Interventi in assemblea
Hanno diritto di intervento previa richiesta alla segreteria d'Assemblea tutti i Soci presenti, gli Assistenti spirituali ed eventuali persone invitate.
Gli interventi nella successione ed i tempi saranno disciplinati dal Presidente d'Assemblea.
Art. 15 - Rappresentanza regionale
In riferimento all'art. 15 dello Statuto si intendono regioni
del NORD: Piemonte - Val d'Aosta, Lombardia, Triveneto, Liguria, Emilia Romagna;
del CENTRO: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo-Molise, Sardegna;
del SUD e delle ISOLE: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.
Art. 16 - Candidature alle cariche sociali
I Candidati alle cariche sociali nazionali sono i Soci indicati dall'art.4 dello Statuto. Ogni Candidato presenta la propria candidatura sottoscritta da almeno dieci Soci; ogni Socio non può sottoscrivere piu' di quattro candidature al Consiglio Nazionale e piu' di una per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti. LE CANDIDATURE DEVONO PERVENIRE ALLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ENTRO LE ORE VENTI DEL GIORNO PRECEDENTE L'ASSEMBLEA ELETTIVA; LE STESSE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE Al SOCI TRAMITE AFFISSIONE ENTRO UN ORA DAL LORO DEPOSITO.
Art.17- Elezione alle cariche sociali
Le elezioni alle cariche sociali avvengono su lista unica nazionale :gli elettori esprimeranno un massimo di 4 preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale. Risulteranno eletti Consiglieri Nazionali gli 11 candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze, fatta salva la riserva di 3 posti ( Nord-Centro- Sud ) A parita' di voti riportati per tutte le cariche sociali prevale l'anzianita' di tesseramento all'Anspi.
Art.17 bis -Elezione del Collegio dei Probivíri e dei Revisori dei Conti
Gli elettori esprimeranno una preferenza ciascuno per l'elezione dei componenti il collegio dei Probiviri e per quello dei Revisori dei conti.Risulteranno eletti membri effettivi del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti rispettivamente i tre candidati con maggior numero di preferenze, fatta salva la riserva di un posto per un revisore íscritto all'albo professionale e di un posto per un Proboviro laureato in discipline giuridiche.Risulteranno eletti membri supplenti dei collegi suddetti rispettivamente i successivi tre candidati in ragione dei numero di preferenze riportate.
Art. 18 - Modalità di elezione
Per lo svolgimento dell'elezione delle cariche sociali, viene costituito dall'assemblea un seggio composto da tre membri dell'assemblea non candidati, di cui un Presidente e due scrutatori.
Al termine dell'operazione di voti redigeranno apposito verbale che consegneranno al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.
Art. 19 - Insediamento degli organi statutari
Gli organi eletti si riuniranno entro 10 GIORNI dalla proclamazione su convocazione dei rispettivi membri anziani, per l'attribuzione delle cariche sociali.
Art. 20 - Incompatibilità
La stessa persona non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Zonale.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche associative.
Art. 21 - Ineleggibilità
Non possono essere ricoperti dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi gli incarichi di:
Membro del Consiglio nazionale
Presidente regionale
Presidente del Collegio dei revisori dei conti
Presidente del Consiglio dei Probiviri
Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore a due anni.
Art. 22 - Decadenza
I componenti gli organi statutari assenti, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi decadranno automaticamente dall'incarico e saranno sostituiti dai primi dei non eletti. Esaurite le possibilità di surroga, gli organi statutari decadono qualora la loro composizione non raggiunga la metà più uno dei membri previsti dallo Statuto con conseguenti nuove elezioni.
Art. 23 - Ricostituzione organi statutari
In caso di decadenza del Consiglio nazionale, decadono tutti gli organi statutari ad eccezione dell'Assistente spirituale. Il Presidente rimane in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e per la convocazione nei tempi previsti dell'Assemblea elettiva. In caso di decadenza del Collegio dei Revisori dei conti o di quello dei Probiviri, le rispettive elezioni ricostituiranno i collegi il cui mandato cesserà con la scadenza del Consiglio nazionale.
Art. 24 - Consiglio Nazionale
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, il Consiglio nazionale redige e approva i regolamenti demandatigli dall'assemblea. Delibera altresì i preventivi e i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 25 - La Presidenza
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, la Presidenza provvede all'assunzione del personale per il funzionamento della struttura nazionale in attuazione delle delibere del Consiglio nazionale.
Il Segretario provvede a coordinare il funzionamento degli uffici nazionale: in particolare cura la redazione, la conservazione e la trasmissione dei verbali e degli atti associativi.Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili ed è responsabile della cassa.
Art. 26 - Centro Studi ANSPI
Ai sensi dell'art 3 dello Statuto, viene istituito il “Centro Studi ANSPI” al fine di fornire all'Associazione un luogo di analisi aggiornata dei differenti contesti ed uno strumento di elaborazione di strategie comuni a sostegno dei Settori di Attività
.Il Centro Studi raccorderà la promozione ed il funzionamento delle eventuali consulte, conferenze e commissioni associative
.Il Consiglio Nazionale stabilisce con uno specifico regolamento la struttura e il funzionamento del Centro Studi.
La nomina del Presidente dello stesso è di competenza del Presidente nazionale ANSPI, sentito il parere del Consiglio Nazionale.
Art. 27 - Il Presidente Nazionale
In riferimento all'articolo 19 dello Statuto il Presidente nazionale può conferire mandati o deleghe di rappresentanza.
Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti trasmette eventuali osservazioni, su comportamenti non regolari rilevati nell'esercizio della propria funzione, al Collegio dei Probiviri, per l'adozione dei provvedimenti del caso.
Art. 29 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri ha competenza nazionale.
I ricorsi vanno presentati per iscritto e possono essere accolti o rigettati per manifesta infondatezza, per improcedibilità, per motivazioni insufficienti.
I ricorsi al Collegio implica de iure sia l'accettazione inappellabile del giudizio, sia la rinuncia ad adire in seguito la giustizia civile o amministrativa.
Il Collegio dei probiviri esperita ogni indagine emette il suo motivato giudizio inappellabile entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso comunicandolo contestualmente alle parti interessate.
Art. 30 - L'Assistente spirituale
L'Assistente darà il suo contributo mantenendo costante riferimento al Vangelo e il vivo rapporto con la comunità ecclesiale. L'incarico di Assistente spirituale nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica nell'Associazione.
Il Consiglio nazionale procederà alla proposta di nominativi secondo la richiesta del Consiglio permanente della CEI dopo aver consultato i Presidenti e gli Assistenti Spirituali Regionali.
A livello regionale e zonale gli Assistenti spirituali saranno nominati dalle Autorità ecclesiastiche competenti.
Art. 31 - Consulte, Conferenze e Commissioni
In riferimento all'articolo 24 dello Statuto, la costituzione di consulte, conferenze e commissioni può essere effettuata anche su richiesta di almeno 15 soci; la loro composizione, ambito e modalità di azione saranno determinati da apposito regolamento emesso dal Consiglio nazionale, il quale determinerà anche l'entità delle spese per il loro funzionamento.
Art. 32
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento esplicito alle disposizioni del Codice Civile.
| | |
|