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DENOMINAZIONE-SEDE-FINALITA'
Art. 1
L'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) è un'Associazione privata, ecclesiale e civile, senza fini di lucro, di oratori e circoli, costituita in Brescia in data 13 novembre 1965 con atto pubblico registrato presso l'Ufficio del registro di Gardone Valtrompia in data 20 novembre 1965, al numero 742, volume 94.
Art. 2
La sua sede legale è in Brescia, via Galileo Galilei 65. Potranno essere costituiti uffici periferici in ogni parte del territorio nazionale su delibera del Consiglio nazionale, il quale fisserà le norme per la loro costituzione ed il loro funzionamento
Art. 3
L'Associazione si propone di indicare e sostenere in campo sociale, ecclesiale e civile le istanze degli aderenti agli oratori, circoli ed altre istituzioni similari in modo da contribuire alla loro educazione integrale, attraverso l'attivazione di iniziative nel campo formativo e ricreativo, secondo la concezione cristiana dell'uomo e per la sua elevazione sociale; a tal fine:
favorisce la formazione umana e cristiana dei singoli e dei gruppi mediante progetti educativi fondati sui valori evangelici
promuove l'aggregazione, in particolare dei giovani, attraverso le realtà degli oratori e dei circoli che incentiva e coordina sul piano nazionale;
realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale con riferimento costante al Vangelo;
pone attenzione alle esigenze delle fasce più deboli curando iniziative e predisponendo strutture idonee alla prevenzione ed al superamento di emarginazione e disagio;
promuove, coordina e gestisce attività e strutture formative, culturali, editoriali, ricreative, sportive, di animazione del tempo libero, turistico-sociali, assistenziali e di promozione sociale.
L'ANSPI potrà favorire la nascita di Associazioni e di Organizzazioni per particolari ambiti di intervento, correlati ai propri fini istituzionali, e potrà egualmente sottoscrivere intese e convenzioni con Enti, Associazioni, Istituzioni.
SOCI
Art. 4
Sono soci dell'Associazione:
I soci fondatori.
I soci ordinari, ossia i Comitati Zonali e Regionali dell'Associazione. Ai Comitati zonali è assicurata una rappresentanza strutturale e una proporzionale, quest'ultima per numero di oratori e di circoli secondo i criteri stabiliti nel Regolamento.
Art. 5
L'accettazione della domanda di adesione dei Soci viene deliberata dal Consiglio nazionale ed e è a tempo illimitato. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa nella misura che sarà fissata dagli organi direttivi.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Il mancato versamento all'ANSPI nazionale della quota associativa e dei contributi relativi all'annuale affiliazione e al tesseramento degli oratori e dei circoli aderenti all'ANSPI, secondo i criteri indicati nel regolamento, priva il socio del diritto di rappresentanza e di voto in seno agli organi dell'Associazione.
Art. 6
I soci partecipano con diritto di voto alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari. Hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dell'Associazione e di fruire delle condizioni derivanti dall'appartenenza ANSPI. Tra essi vige una disciplina uniforme del rapporto e modalità associative. Hanno il dovere di partecipare alle attività dell'ANSPI e avere un comportamento che non contrasti con le finalità educative dell'associazione.
Art. 7
I soci decadono dalla loro qualità su delibera del Consiglio nazionale nei seguenti casi:
per dimissioni;
per mancato versamento delle quote e contributi associativi;
per inattività associativa persistente in un periodo di due anni;
per espulsione in presenza di gravi motivi.
Il recesso, la decadenza, l' espulsione e le dimissioni non danno alcun diritto alla restituzione di quote e contributi a qualsiasi titolo già versati.
Art. 8
Sono affiliati all'ANSPI gli oratori e circoli regolarmente costituiti il cui statuto rispetti le finalità dell'Associazione Nazionale e la cui affiliazione sia stata accettata attraverso i comitati zonali.
Tesserati dell'associazione sono le persone fisiche associate agli Oratori e Circoli ANSPI.
La qualifica di tesserato si acquisisce al momento del rilascio annuale della tessera.
I tesserati godono della garanzia assicurativa contro i rischi per i quali è prerogativa del Consiglio nazionale deliberare le garanzie richieste e i massimali di copertura.
ORDINAMENTO
Art. 9
Sono organi dell'ANSPI:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio nazionale;
la Presidenza nazionale;
il Presidente nazionale;
il Collegio dei revisori dei conti;
il Collegio dei probiviri;
l'Assistente spirituale.
Sono organismi dell'ANSPI:
i Responsabili dei Settori di attività;
le Consulte, le Conferenze, le Commissioni.
Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente autorizzate dal Consiglio nazionale.
I criteri di incompatibilità nel ricoprire le cariche associative, e la ineleggibilità alle stesse, sono stabiliti a Regolamento.
Art. 10
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ANSPI che esamina e delibera su tutte le attività dell'Associazione. L'assemblea è composta dai Soci di cui all'art. 4 dello statuto, che siano nelle condizioni previste negli artt. 5 e 6 dello statuto e dalle norme regolamentari. Partecipano a pieno titolo all'Assemblea, gli eletti dai comitati zonali in rappresentanza proporzionale per numero di oratori e di circoli. E' presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, e si distingue in ordinaria o straordinaria.
Art. 11
L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente nazionale su delibera del Consiglio nazionale, almeno una volta l'anno, non oltre il mese di aprile, per l'approvazione della relazione della Presidenza, del rendiconto consuntivo e preventivo, dei piani e dei programmi di azione annuali predisposti dal Consiglio nazionale, nonché per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo dell'ANSPI.
Art. 12
L'Assemblea ordinaria ogni tre anni elegge i componenti del Consiglio nazionale, i 3 membri effettivi e 3 supplenti del Collegio dei Revisori dei conti, i 3 membri effettivi e 3 supplenti del Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza. Nelle deliberazioni di approvazione della relazione del Presidente, del rendiconto consuntivo e di quello preventivo e di quelle relative alle responsabilità degli Amministratori, gli stessi non intervengono al voto
Art. 13
L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente, su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio nazionale o da almeno un terzo dei Soci.La convocazione dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e la sua effettuazione dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni.
Art. 14
L'Assemblea straordinaria delibera su:
proposte di modifica dello Statuto;-
proposte di scioglimento dell'ANSPI e devoluzione del suo patrimonio;
ricostituzione degli organi decaduti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in unica convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Art. 15
Il Consiglio nazionale è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea su lista unica nazionale con riserva di tre posti, uno per un rappresentante del Nord, uno del Centro, uno del Sud e Isole e dura in carica tre anni. Qualora venga a mancare, per un qualsiasi motivo, un Consigliere, subentrerà il primo dei non eletti che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno il Presidente e 2 Vicepresidenti, di cui 1 Vicario, ed il Tesoriere. Su proposta congiunta del Presidente e dei Vicepresidenti, nomina il Segretario generale, i responsabili dei settori di attività.
Art. 16
Il Consiglio nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno. E' convocato dal Presidente nazionale quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipano senza diritto di voto i componenti della Presidenza nazionale, se non Consiglieri, e l'Assistente spirituale nazionale.Possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, o membri da loro delegati.Il Presidente può inoltre invitare, per particolari argomenti, alle riunioni del Consiglio altri Soci, senza diritto di voto.
Art. 17
Il Consiglio nazionale è l'organo direttivo dell'ANSPI. E' responsabile della gestione dell'Associazione, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea nazionale e predispone i necessari strumenti per l' attuazione delle linee programmatiche espresse dalla stessa, cura e vigila sull'andamento della vita e dell'attività associativa, elabora progetti, proposte e iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 18
La Presidenza nazionale è l'organo esecutivo dell'ANSPI.
Essa dura in carica tre anni ed è composta da:
il Presidente nazionale;- due Vicepresidenti;
il Tesoriere;
il Segretario generale;
l'Assistente spirituale.
La Presidenza attua le deliberazioni del Consiglio nazionale. Adotta in via d'urgenza, assumendosene la responsabilità, le deliberazioni di stretta competenza del Consiglio, che dovrà comunque ratificarle nella prima riunione successiva. La Presidenza nazionale decade con il Consiglio nazionale.
Art. 19
Il Presidente nazionale, eletto dal Consiglio nazionale, dura in carica tre anni. Egli dirige l'Associazione nel rispetto dello Statuto e ne ha la rappresentanza legale. Convoca e presiede la Presidenza nazionale e il Consiglio nazionale. In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente vicario. Lo stesso ne assume le funzioni, qualora il Presidente cessasse dall'incarico per qualsiasi motivo.
Art. 20
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'ANSPI.
Esso dura in carica tre anni ed è composto nell'osservanza delle disposizioni legislative da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti su lista unica dall'Assemblea nazionale. I tre effettivi, alla prima riunione, eleggono nel proprio ambito il Presidente del Collegio.
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti ha il compito di:
controllare la regolarità e la legittimità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
accertare la regolare tenuta della contabilità;
redigere la relazione sul rendiconto annuale;
verificare la corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, dei beni, dei valori e dei titoli di proprietà.
Art. 21
Il Collegio nazionale dei Probiviri è l'organo che ha il compito di garantire e salvaguardare i rapporti all'interno dell'Associazione. Esso dura in carica tre anni ed è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti, eletti su lista unica dall'Assemblea nazionale. I 3 effettivi, alla prima riunione, eleggono nel proprio ambito il Presidente del Collegio.
Il Collegio nazionale dei Probiviri interviene con il suo giudizio ogni qualvolta viene legittimamente chiamato a svolgere la propria attività.
Art. 22
L'assistente spirituale, nominato per la durata di cinque anni dal Consiglio Permanente della CEI, su proposta del Consiglio Nazionale dell'ANSPI, è segno della comunione tra l'Associazione e le Chiese che sono in Italia.
Egli partecipa alle riunioni della Presidenza e del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, portando il contributo del suo servizio ministeriale alle linee programmatiche dell'ANSPI e alle principali attività dell'Associazione.
L'assistente spirituale partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei progetti formativi dell'Associazione; coordina l'azione degli Assistenti spirituali regionali e zonali.
Art. 23
Il Consiglio nazionale potrà definire con delibera particolari Settori di attività in attuazione delle linee programmatiche espresse dall'Assemblea.
Per ogni settore il Consiglio provvederà alla nomina di un responsabile, determinandone compiti e durata del mandato; in ogni caso il mandato cessa con la decadenza del Consiglio nazionale.
Art. 24
Allo scopo di promuovere, armonizzare e raggiungere obiettivi particolari di vita associativa, il Consiglio nazionale secondo le modalità previste dal regolamento può istituire:
Consulte: organismi consultivi di categorie particolari o su aspetti particolari;
Conferenze: organismi di confronto, approfondimento e raccordo di particolari ruoli;
Commissioni: organismi di ricerca, verifica ed organizzazione di aree e problemi particolari.
Tali organismi opereranno secondo il mandato loro affidato dal Consiglio nazionale, come da Regolamento.
PATRIMONIO
Art. 25
Il patrimonio dell'ANSPI è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio Nazionale.
Costituiscono entrate dell'Associazione le quote sociali, i contributi associativi, dei Soci, degli Oratori, dei Circoli e dei Tesserati, le donazioni, i legati e i lasciti di Enti e privati, gli altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie e da quelle svolte per il loro perseguimento e organizzazione nonché ogni altro tipo di entrata.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, i legati e i lasciti sono accettati secondo le procedure di legge, dal Consiglio nazionale.
I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposite voci di bilancio.
E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali tra i Soci, sia durante la vita che allo scioglimento dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I residui attivi e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per le attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 26
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà destinato ad Associazioni di promozione sociale non lucrative con finalità analoghe, sentito l'organismo di contratto di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662 come per legge.
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile, il Consiglio nazionale sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto dell'anno precedente nonché il preventivo dell'anno corrente.
Art. 27
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di associazionismo.
F.to LUCA PETRALIA
F.to DARIO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)
Allegato A) all'atto n. 99.379/24.555 di rep. Notaio Ambrosini Dario
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